Guida del tirocinio

4.8. Reclami e ricorsi

La vigilanza sulla formazione professionale di base incombe all'autorità cantonale competente. Il suo compito è indurre le due parti contraenti a un accordo in caso di divergenze e contestazioni.

art. 24 cpv. 1 LFPr

Tutte le disposizioni dell'autorità cantonale e i risultati degli esami finali della formazione professionale di base possono essere impugnati. Reclami e ricorsi vanno inoltrati all'autorità cantonale competente osservando i termini legali. Fa stato la legislazione del Cantone in cui ha sede l'azienda formatrice.

art. 61 LFPr