Guida del tirocinio

2.14. Persone in formazione provenienti dell'estero

Informazioni relative ai permessi di soggiorno e di lavoro si ottengono presso le autorità cantonali competenti per la migrazione o preposte al mercato del lavoro.

Le persone straniere che desiderano conseguire una formazione professionale di base in Svizzera devono chiarire se:
a) possono iniziare una formazione senza doverlo
annunciare
b) è necessario annunciare l'inizio della formazione alle autorità competenti
c) dispongono dei permessi di soggiorno e di lavoro
necessari

Il promemoria 205 "Migrazione" del CSFO propone informazioni dettagliate sui permessi necessari per poter iniziare una formazione professionale di base (si veda il link nel capitolo 6).

Gli stranieri residenti in Svizzera in possesso di un permesso di dimora C possono intraprendere una formazione professionale di base (o un pretirocinio d'integrazione PTI) senza alcuna restrizione. L'inizio del lavoro non deve essere né autorizzato né approvato.

Le persone in formazione provenienti da Paesi dell'UE o dagli Stati AELS, nonché i membri della loro famiglia cittadini degli Stati UE/AELS che dispongono di un permesso di soggiorno valido, possono iniziare una formazione professionale senza
restrizione. L'inizio della formazione va annunciato presso l'autorità cantonale della migrazione o del mercato del lavoro competente, per far sì che possa essere modificato lo scopo del soggiorno, e di conseguenza il permesso venga adeguato alle circostanze. Le persone che giungono in Svizzera da Stati UE/AELS ottengono un permesso di soggiorno e di lavoro presentando un contratto di tirocinio. Anche per accedere al pretirocinio d'integrazione (PTI) che, sull'arco di un anno, prepara a una formazione professionale di base è necessario solo annunciarsi all'autorità competente.

I frontalieri provenienti dagli Stati UE/AELS ottengono un permesso per frontalieri se presentano un contratto di tirocinio. I frontalieri provenienti da Paesi terzi sono ammessi a una formazione professionale di base in Svizzera solo in via
eccezionale.

Persone in formazione provenienti da Stati terzi che dispongono di un permesso di dimora B possono iniziare una formazione. In alcuni casi per il primo impiego è necessario un permesso (ad esempio se vi è un permesso di dimora «caso di rigore»). Per i rifugiati i con permesso B si consultino le indicazioni sottostanti.

I rifugiati riconosciuti (permesso B) e le persone ammesse provvisoriamente (permesso F) possono conseguire una formazione professionale di base. L'inizio della formazione va semplicemente annunciato presso l'ente cantonale preposto
al mercato del lavoro o alla migrazione.
Non è necessaria l'autorizzazione. Questo vale anche per il pretirocinio d'integrazione (PTI), durante il quale i partecipanti vengono preparati alla formazione professionale di base sull'arco di un anno.

Le persone bisognose di protezione (permesso S) possono ottenere un permesso di lavoro per la durata della formazione professionale. Il permesso deve essere richiesto presso l'ente cantonale preposto al mercato del lavoro o alla migrazione prima dell'inizio della formazione.

A determinate condizioni i richiedenti d'asilo (permesso N) e i sans-papiers possono ottenere un permesso di lavoro per la durata della formazione professionale di base. Prima dell'inizio della formazione l'ente cantonale preposto al mercato del lavoro o alla migrazione deve dare la sua approvazione.

INFO


Persone in formazione provenienti dall'estero.

Persone in formazione con permesso C.

Persone in formazione provenienti dai Paesi dell'UE e dagli Stati AELS.

Frontalieri.

Persone in formazione provenienti da Stati terzi.

Rifugiati/persone ammesse provvisoriamente.

Persone bisognose di protezione.

Richiedenti d'asilo/sans-papier.