Guida del tirocinio

2.13. Scuola reclute, servizio militare, servizio civile  e protezione civile

L'indennità per la perdita di guadagno (IPG) serve a coprire una parte della perdita di guadagno delle persone che prestano servizio militare, civile o di protezione civile. L'indennità viene versata alla persona che presta servizio oppure, se il salario continua ad essere versato durante il servizio, al datore di lavoro. L'assicurazione è obbligatoria e l'obbligo contributivo sussiste per tutti coloro che versano i contributi AVS/AI.

Informazioni in merito sono fornite dalle casse di compen-sazione cantonali, settoriali o professionali (gli indirizzi si trovano su www.avs-ai.ch).
Se l'esame finale dovesse cadere durante il periodo di scuola reclute o di servizio militare, occorre fare domanda di congedo al  comandante competente.

INFO


Per le persone in formazione obbligate al servizio si applica l'indennità per perdita di guadagno (IPG).