Guida del tirocinio

1.4. Vigilanza

I Cantoni, competenti per la qualità della formazione, provvedono alla vigilanza sulla formazione professionale di base. Essi consigliano e sostengono le parti che hanno stipulato il contratto di tirocinio (parti contraenti) in caso di difficoltà e questioni tecniche, e agevolano la collaborazione tra i partner della formazione professionale di base.

Nella maggior parte dei Cantoni, l'ufficio cantonale della formazione professionale occupa ispettori o consulenti della formazione.

La vigilanza consiglia e segue le aziende che intendono creare un nuovo posto di tirocinio o migliorare la qualità della formazione professionale pratica. Gli operatori della vigilanza intervengono quando le parti contraenti non giungono ad alcun accordo o non trovano nessuna soluzione a una situazione intricata.
Questo può essere il caso quando la formazione in azienda si discosta dalle disposizioni legali o le persone in formazione soddisfano solo in parte o non soddisfano i requisiti richiesti. In situazioni gravi la vigilanza ha il potere di sciogliere il contratto di tirocinio o addirittura di revocare all'azienda formatrice l'autorizzazione a formare.

art. 24 LFPr; art. 11 OFPr

Il più delle volte è sufficiente un colloquio con le parti contraenti per risolvere questo tipo di problemi e riportare la formazione professionale sulla strada giusta.

INFO


La vigilanza compete ai Cantoni.

La vigilanza fornisce mediazione e consulenza in caso di difficoltà.